Utile (perdita) dell’esercizio

Voce E.23 del Conto Economico del Bilancio Civilistico.
Questa voce accoglie il risultato netto del periodo, così come risulta dalla voce A.IX dello Stato Patrimoniale.

L’utile dell’esercizio conseguito da una società di capitali può essere:
– accantonato ad una o più delle riserve del patrimonio netto;
– attribuito a determinate categorie di soggetti (es: soci fondatori, promotori, agli
amministratori, ecc..);
– utilizzato a copertura di perdite pregresse;
– portato in aumento del capitale sociale;
– rinviato a futuri esercizi;
– distribuito ai soci (‘dividendi’)
 
Attenzione!
Il risultato economico finale (utile o perdita di esercizio) NON COINCIDE con il saldo finale di Cassa/Banca!
La differenza nasce da:
– fatture di vendita non incassate (crediti)
– costi non pagati (debiti)
– costi che non hanno manifestazioni monetarie (ammortamenti, accantonamenti)
– valorizzazione delle giacenze
– rivalutazioni/svalutazioni di elementi del capitale investito
– investimenti o disinvestimenti
– ricorso a prestiti (dalle banche, dai soci, da altri finanziatori)
– conferimenti o prelievi dei soci

Approfondimenti
 
ACCANTONAMENTO A RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO
 
Innanzitutto occorre ricordare che l’art.2430 del codice civile stabilisce che dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva (detta per l’appunto riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
 
Oltre alla riserva legale può essere necessario effettuare un accantonamento a riserve statutarie, cioè riserve la cui costituzione è prevista e regolamentata dallo statuto, e riserve facoltative, cioè decise al momento in cui viene deliberata la distribuzione degli utili.
 
L’assemblea dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione dell’utile dell’esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie (art.2457-ter codice civile)
 
ATTRIBUZIONE DELL’UTILE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI
 
L’atto costitutivo può riservare una partecipazione agli utili ai promotori e ai soci fondatori.
 
I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni (art.2340 codice civile).
 
La stessa disposizione si applica ai soci fondatori (art.2341 codice civile).
 
Le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale (art.2432 codice civile).
 
Una quota di utili può essere destinata come compenso degli amministratori: quest’ultimo è fissato dall’atto di nomina o dall’assemblea (art.2389 codice civile). Anche le partecipazioni agli utili degli amministratori devono essere computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale (art.2432 codice civile).
 
Gli accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei dipendenti (art.2102 codice civile). Inoltre l’art.2349 stabilisce che se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l’emissione di speciali categorie di azioni, per un ammontare corrispondente agli utili stessi con corrispondente aumento del capitale sociale.
L’assemblea straordinaria può anche deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso il diritto di voto.
 
Lo statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili a favore dei detentori di speciale categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali. In questo caso la società può liberamente, nei limiti posti dalla legge, determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie (art.2348 codice civile).
   
DISTRIBUZIONE AI SOCI
 
Nel distribuire gli utili ai soci occorre tenere presente che non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (ar.2433, comma 2, codice civile).
Inoltre, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art.2433, comma 3, codice civile).
 
Nel caso in cui in bilancio sono presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati  (art.2426, numero 5, codice civile).
 
Nel distribuire i dividendi ai soci occorre anche tenere presente di particolari diritti di natura patrimoniale eventualmente riconosciuti a categorie di azioni o di strumenti finanziari o da eventuali patrimoni destinati costituti ai sensi degli artt.2447-bis e seguenti.