Svalutazioni

Voce D.19 del Conto Economico del Bilancio Civilistico.

Nelle voci D18 – Rivalutazioni e D19 – Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate. Per quanto concerne la valutazione di titoli e partecipazioni non immobilizzati, si vedano i paragrafi 5.1 e 8.1del Principio contabile 26.
Le voci in questione, per esempio, comprendono:
• svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
• svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
• differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Principio contabile 21;
• accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Principio contabile 19 (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione).