Nota Integrativa

L’art.2423 del Codice civile stabilisce che “gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”.
 
Quest’ultima, dunque, è uno dei documenti di cui si compone il bilancio e ha la funzione di completare ed illustrare i dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.
 
Il contenuto della Nota integrativa è disciplinato nell’art.2427 del Codice civile, ma altre norme hanno delle disposizioni che vanno ad agire su quello che è il contenuto di tale documento. Esse sono:
– altre norme civilistiche (contenute, ad esempio, negli art.2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2426, 2427-bis);
– altre norme di legge riguardanti il bilancio.
Per quanto concerne il contenuto della Nota integrativa, così come esso è previsto dall’art.2427 del Codice civile, possiamo dire che le informazioni in essa presenti possono essere raggruppate in tre categorie. Informazioni che:
– illustrano i criteri contabili adottati;
– vanno a fornire informazioni, dettagli e motivazioni su talune voci dello stato patrimoniale e del conto economico;
– forniscono ulteriori informazioni rispetto a quelle desumibili da stato patrimoniale e conto economico.
 
Attenzione! I dati relativi al numero di dipendenti devono essere riportati in Nota Integrativa.

La Nota integrativa, dunque, ha come finalità quella di dare tutte le informazioni necessarie per permettere una migliore comprensione e valutazione dei dati riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico con riferimento alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa in modo da rendere chiaro, per i terzi, il bilancio stesso.